Trasferimenti di immobili in sede di separazione e divorzio

Trasferimenti di immobili in sede di separazione e divorzio


Sul finire dell’anno 2021 è stato stipulato  tra il Tribunale di Pesaro ed il Consiglio dell’ Ordine degli Avvocati di Pesaro il Protocollo che regolamenta i trasferimenti di immobili a favore dei coniugi e dei figli  in sede di separazione e divorzio .

 La questione della validità dei  trasferimenti effettuati mediante accordi previsti nei ricorsi e riportati nel verbale di separazione consensuale o di divorzio congiunto - e quindi senza la stipula di un atto Notarile - è stata oggetto da anni di contrasti giurisprudenziali ;  anche i Tribunali  hanno operato in modo diverso, taluni  consentendo tali trasferimenti ed altri non consentendoli.

Nello scorso luglio si è finalmente arrivati ad un punto fermo : con sentenza del 29.7.2021 n. 21761 la Corte di cassazione a Sezioni Unite ha stabilito la validità degli accordi che riconoscano o trasferiscano la proprietà di immobili a favore dei coniugi e dei figli riportati nel verbale di udienza, verbale che assume forma di atto pubblico e valido titolo per la trascrizione  dopo l’emissione del decreto di omologa della separazione consensuale o della sentenza di divorzio.

La vicenda ha interessato in modo particolare il foro di Pesaro. Infatti oltre 10 anni fa il Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Pesaro costituì una Commissione (la Responsabile era la sottoscritta, all’epoca Consigliere  dell’Ordine) che redasse un ampio documento contenente le menzioni da inserire negli accordi e la relativa normativa. Il documento venne presentato al Tribunale che consentì i trasferimenti immobiliari contenuti negli accordi stilati in conformità al documento.

Dopo qualche anno il Presidente del Tribunale decise di non consentirli più ritenendo che gli accordi dovessero intendersi quali contratti preliminari ed occorresse quindi recarsi dal Notaio per la stipula dell’atto di trasferimento successivamente alla conclusione dei procedimenti di separazione e divorzio.

Una collega del nostro foro (Avv. Annunziata Cerboni Bajardi - Presidente della sezione Ondif di Pesaro) impugnò la decisione  del Presidente del Tribunale assunta in un procedimento da lei patrocinato. Il giudizio si è concluso con la sentenza sopra richiamata.

A seguito di quest’ultima il  Consiglio dell’Ordine ha costituito nuovamente una Commissione (della quale la sottoscritta ha fatto parte) che ha elaborato un aggiornato ed approfondito  documento che è stato condiviso e recepito dal Tribunale nel Protocollo adottato.

Il documento/Protocollo si compone di varie parti :

  • indicazione di tutti i dati che il Ricorso per separazione o divorzio deve contenere ;
  • indicazione di tutti documenti che devono essere allegati al Ricorso
  •  precisazioni relative ai trasferimenti in favore dei figli (maggiorenni o minorenni);
  • precisazioni su alcuni aspetti particolari ;
  • appendice normativa ;
  • minuta di clausole a scopo esemplificativo.

Nel documento/Protocollo viene premesso che al Ricorso deve essere allegata la perizia giurata redatta da un tecnico e vengono specificati gli elementi tecnici  che deve contenere ed i documenti da allegare alla perizia medesima.

E’ pertanto possibile effettuare  trasferimenti immobiliari in favore dei coniugi o dei figli nei procedimenti di separazione consensuale  o divorzio congiunto  avanti il Tribunale in conformità alle indicazioni del Protocollo non occorrendo la stipula di un atto notarile.

Si sottolinea che i trasferimenti in favore dei coniugi o dei figli funzionali ed indispensabili alla risoluzione della crisi coniugale  sono esenti da ogni imposizione fiscale , da ogni imposta e tass

AVV. MARIA EUGENIA VALAZZI

Scritto in Notizie il 12.01.2022