La Corte di Cassazione interviene precisando il termine da tenere in considerazione qualora il lavoratore voglia vantare i propri crediti di lavoro nei confronti del datore superando il vecchio orientamento interpretativo secondo il quale era affermata la decorrenza della prescrizione quinquennale dei crediti da lavoro anche in costanza di rapporto.
Questo orientamento rendeva problematica la situazione del lavoratore che volesse far valere un proprio credito in costanza del rapporto di lavoro, qualora esistessero dei dubbi sulla stabilità di quest’ultimo.
La Corte di Cassazione con la sentenza n. 26246 del 6 settembre 2022, ha affermato un nuovo orientamento interpretativo partendo dalla natura ormai residuale della tutela reintegratoria ai sensi degli artt. 3 e 4 del D.Lgs. n. 23/2015 nel caso di licenziamento illegittimo, si è posta la questione della necessità di tutelare il lavoratore e ha così stabilito : “il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, così come modulato per effetto della L. n. 92/2012 e del D.Lgs. n. 23/2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità. Sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della L. n. 92/2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4 e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro”.
Tale pronuncia non si applica ai rapporti di pubblico impiego, la cui particolare disciplina normativa ne assicura la stabilità e la garanzia di rimedi giurisdizionali contro la loro risoluzione, tanto da escludere che il timore del licenziamento possa indurre il dipendente a rinunciare ad esercitare i propri diritti.
Nel caso di rapporti di pubblico impiego, il termine di prescrizione quinquennale per i crediti di lavoro inizierà a decorrere in costanza di rapporto.
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha recepito tale orientamento con nota 30 settembre 2022, n. 1959 precisando come appunto il lavoratore può vantare i propri crediti di lavoro nei confronti del datore di lavoro entro cinque anni dalla fine del rapporto lavorativo.
Di conseguenza, in caso di diffida accertativa, gli Ispettori dovranno tener conto dei crediti di cui il lavoratore è titolare, considerando che il dies a quo del termine di prescrizione quinquennale, inizierà a decorrere solo dalla cessazione del rapporto di lavoro.
