Polizza multirischio per responsabilità civile ed esborsi spese legali

Polizza multirischio per responsabilità civile ed esborsi spese legali

Una recente sentenza della Corte di Cassazione interviene sull’argomento delle “spese di resistenza” affermando che sono inopponibili le clausole limitative del rischio previste per la sola assicurazione di tutela legale.

Il caso preso in esame dagli Ermellini riguardava un medico che aveva sottoscritto una polizza c.d. multirischio ovvero  un unico  contratto assicurativo che copriva:

  • la responsabilità civile
  • il rischio di esborsi per spese legali,

L’assicuratore, in questa tipologia di contratti, assume quindi l’obbligazione accessoria di tenere indenne l’assicurato dalle spese di lite.

Convenuto in giudizio per il risarcimento dei danni derivanti dall’erronea esecuzione di un intervento chirurgico il medico  aveva chiamato in manleva la propria assicurazione , la quale si costituiva contestando  l’efficacia del contratto per una serie di ragioni.

Si premette che diversa e autonoma tipologia di contratto è la c.d. polizza assicurativa per la tutela legale.

Tale polizza, secondo il Codice delle Assicurazioni (art. 173 d.lgs. n. 209/2005) è definita come:

“il contratto con il quale l’impresa di assicurazione, verso pagamento di un premio, si obbliga a prendere a carico le spese legali peritali o a fornire prestazioni di altra natura, occorrenti all’assicurato per la difesa dei suoi interessi in sede giudiziale, in ogni tipo di procedimento, o in sede extragiudiziale, soprattutto allo scopo di conseguire il risarcimento di danni subiti o per difendersi contro una domanda di risarcimento avanzata nei suoi confronti, purché non proposta dall’impresa che presta la copertura assicurativa di tutela legale”.

Dalla definizione normativa discende che l'assicurazione in questione è un'assicurazione di patrimoni, e più esattamente, di un'assicurazione contro il sorgere di un debito.

E’ importante ricordare che il legislatore nella disciplina dell’assicurazione della responsabilità civile ha previsto una vincolante disciplina delle spese legali.

L’art. 1917 c. 3 c.c. stabilisce  infatti che “le spese sostenute per resistere all'azione del danneggiato contro l'assicurato sono a carico dell'assicuratore nei limiti di ¼ della somma assicurata. Tuttavia, nel caso che sia dovuta al danneggiato una somma superiore al capitale assicurato, le spese giudiziali si ripartiscono tra assicuratore e assicurato in proporzione del rispettivo interesse”.

Tale norma è derogabile solo  in senso più favorevole all’assicurato in ragione del richiamo espresso nell’ art. 1932 c.c.

Qualora  si stipuli una polizza c.d. multirischio :

a) la garanzia assicurativa per la responsabilità civile copre il rischio relativo alle spese legali sostenute dall’assicurato per resistere alla domanda risarcitoria contro di lui proposta da un terzo (nel limite del 25% del massimale);

b) la garanzia assicurativa per le spese legali copre le restanti spese legali (salvo diversa delimitazione del rischio), vale a dire:

  • “le spese legali sostenute per introdurre una lite nella veste di attore;
  • le spese legali per resistere ad una domanda non avente ad oggetto il risarcimento del danno da fatto illecito od inadempimento contrattuale;
  • le spese legali extragiudiziali;
  • le spese legali eccedenti il 25% del massimale garantito dalla copertura di r.c.”

Qualora venga stipulata una polizza multirischio, le cosiddette “spese di resistenza”, vale a dire gli esborsi sostenuti dall’assicurato per resistere alla domanda risarcitoria avanzata dal terzo danneggiato, rientrano nella prima copertura e non nella seconda. secondo il già citato art. 1917 c. 3 c.c. che, come si è visto , dispone che tali spese siano a carico dell’assicurazione fino al limite del 25% del massimale.

In conclusione alla vicenda di cui sopra  la Suprema Corte ha dichiarato che le eventuali pattuizioni di polizza multirischio relative alla garanzia per tutela legale sono irrilevanti qualora escludano il diritto dell’assicurato alla refusione delle spese di resistenza.

Infatti sono inopponibili all’assicurato che  domandi il rimborso delle spese ex art. 1917 c. 3 c.c. , le eventuali clausole limitative del rischio, previste nell’assicurazione di tutela legale.

“se la medesima polizza copra contemporaneamente sia il rischio di responsabilità civile, sia quello di tutela legale, le spese sostenute dall’assicurato per resistere alla domanda risarcitoria contro di lui proposta dal terzo danneggiato rientrano nella prima copertura e non nella seconda, fino al limite del 25% del massimale, ai sensi dell’art. 1917 c.c., comma 3. Ne consegue che eventuali clausole limitative del rischio, contrattualmente previste per la sola assicurazione di tutela legale, sono inopponibili all’assicurato che domandi la refusione delle spese di resistenza ai sensi del citato art. 1917 c.c.”. (Cass. Civ, sez. VI,  ord. n° 3011, 9 febbraio 2021)


Scritto in Notizie il 16.04.2021