La Corte di Cassazione, ha sancito il principio secondo cui «l’accordo manipolativo del tasso Euribor accertato dalla Commissione europea con decisione del 4 dicembre 2013 produce la nullità dei contratti “a valle” che si richiamino per relationem al tasso manipolato»
Su applicazione dell’ordinanza n. 34889 del 13 dicembre 2023 chi ha contratto un mutuo o un finanziamento a tasso variabile (ad. es. leasing finanziario) indicizzato al tasso Euribor tra il 29 settembre 2005 e il 30 maggio 2008 può avere diritto a un rimborso.
I debitori che hanno contratto mutui o finanziamenti a tasso variabile basato sull’Euribor nelle date tra il 29 settembre 2005 e il 30 maggio 2008 sono legittimati a richiedere un rimborso a causa della nullità dei tassi previsti nei contratti stessi.
Sarà possibile agire non solamente nei confronti delle banche che hanno partecipato attivamente alla manipolazione dell’Euribor, ma altresì di tutti gli istituti di credito i cui i mutui o finanziamenti abbiano fatto riferimento a questo indice per il calcolo degli interessi.
Il rimborso riguarda ovviamente le rate pagate nel periodo compreso tra il 29 settembre 2005 e il 30 maggio 2008 e anche i mutui e finanziamenti accesi prima del 29 settembre 2005 limitatamente alle rate pagate nel periodo in oggetto.
Il risparmiatore è legittimato a richiedere la restituzione della differenza tra il tasso di interesse effettivamente applicato e un tasso sostitutivo.
La legge prevede che il calcolo sia effettuato in base all’articolo 117 del Testo unico bancario con riferimento al tasso dei bot del periodo. Ad esempio, su un mutuo di 100.000 euro stipulato nel periodo interessato, il rimborso potrebbe ammontare a circa 5.000 euro.
Per quanto concerne la prescrizione è decennale e decorre dal pagamento dell’ultima rata di mutuo, per estinzione o per surroga, salvo che non vi sia stata interruzione (tramite lettera raccomandata a.r. o pec).
