La Corte di Cassazione sancisce l’applicabilità della sospensione feriale dei termini ai giudizi relativi al contributo di mantenimento ed all’assegno divorzile

La Corte di Cassazione sancisce l’applicabilità della sospensione feriale dei termini ai giudizi relativi al contributo di mantenimento ed all’assegno divorzile

La Sezioni Unite della Corte di Cassazione avvallano l’applicabilità della sospensione feriale dei termini ai giudizi relativi al contributo di mantenimento ed all’assegno divorzile risolvendo un contrasto giurisprudenziale.

Con la recente sentenza n. 12946 del 13.5.2024, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno affrontato e risolto la questione relativa la sospensione dei termini processuali nei procedimenti di revisione delle condizioni di separazione o divorzio ed in particolare nelle cause di mantenimento dei figli maggiorenni.                                                                                                                                               Il nostro ordinamento prevede che i termini per il deposito o la notifica degli atti processuali relativi a cause non caratterizzate da un particolare tratto di urgenza subiscano un arresto durante il periodo estivo compreso tra il 1°ed il 31 agosto. Le cause tradizionalmente non assoggettate a detta sospensione rientrano quelle la cui natura impone una rapida definizione; tra queste sono ricomprese tutte le controversie inerenti le richieste di alimenti.

L’intervento delle Sezioni Unite si è reso necessario a seguito dell’ordinanza n. 18044 del 2023 con la quale la Prima Sezione della Corte di Cassazione, stravolgendo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità che prevedeva per le cause di mantenimento l’applicazione della sospensione feriale dei termini durante il periodo estivo, ha stabilito invece che le cause relative agli alimenti ed alle obbligazioni alimentari come regolate dal Regolamento CE n. 4 del 2009 debbano essere trattate come urgenti e, in quanto tali, non assoggettate alla sospensione dei termini.                             La vicenda che ha portato all’emanazione dell’ordinanza n. 18044/2023 riguardava la richiesta di un ex marito di essere esonerato, ai sensi dell’art. 9 della L. 898/1970, dall’obbligo di versamento all’ex coniuge dell’assegno di mantenimento per le figlie maggiorenni. Il Tribunale ordinario respingeva il ricorso e confermava la legittimazione della madre a ricevere l’assegno di mantenimento nonostante le figlie già maggiorenni e laureate vivessero fuori sede. Avverso detta decisione veniva proposto giudizio di appello, all’esito del quale, ribaltando completamente la decisione di primo grado, ritenuta la residenza delle figlie fuori sede non più temporanea e quindi venuto meno il presupposto della convivenza con la madre non riteneva più quest’ultima legittimata a richiedere l’assegno di mantenimento per le figlie. La questione veniva infine rimessa alla Corte di Cassazione, Prima Sezione civile, ove veniva sollevata una questione pregiudiziale circa la tempestività del ricorso e quindi richiesto l’intervento delle Sezioni Unite perché determinassero se la sospensione feriale dei termini processuali dovesse applicarsi anche alle cause di mantenimento dei figli maggiorenni non economicamente autosufficienti.

L’ordinanza interlocutoria n. 18044/2023 discostandosi completamente con il precedente e consolidato orientamento ha riconosciuto un carattere di urgenza a tutte le controversie aventi ad oggetto il mantenimento del coniuge debole e/o dei minori e quindi previsto, nell’ambito delle obbligazioni alimentari come disciplinate dal Regolamento CE n. 4/2009, l’inapplicabilità in tale ambito dell’istituto della sospensione feriale. Tale interpretazione deriverebbe secondo la Prima Sezione dalla lettura dell’art. 83, comma terzo, lett. a del D.L. n. 18/2020 che, facendo propria l’ampia definizione data dal Regolamento CE 4/2009, pur mantenendo la distinzione tra cause relative agli alimenti ed obbligazioni alimentari le assoggetta alla medesima disciplina.

Tale contrasto interpretativo è stato risolto dalle Sezioni Unite ponendo l’accento sulla distinzione tra il diritto agli alimenti ed il diritto al mantenimento, rilevando come le cause relative agli alimenti (escluse dalla sospensione feriale) siano ontologicamente differenti dalle cause di separazione o divorzio che riguardano obbligazioni alimentari o di mantenimento poiché rispondono a finalità di solidarietà familiare e non richiedono, come le altre, lo stato di bisogno previsto dall’art. 438 del codice civile e che quindi difettano del carattere di urgenza.

La soluzione a cui perviene la sentenza n. 12946 del 13.5.2024 delle Sezioni Unite civili, comporta che ai giudizi e ai procedimenti riguardanti la revisione delle condizioni di separazione o divorzio, con particolare riferimento al contributo di mantenimento o all’assegno divorzile, l’applicazione della disciplina della sospensione dei termini processuali durante il periodo feriale che può essere derogata solamente nell’ ipotesi in cui, attraverso un decreto che riconosca l’urgenza della controversia ai sensi dell’art. 92 dell’Ordinamento Giudiziario, possa derivare un grave pregiudizio alle parti coinvolte nel caso in cui la trattazione venisse ritardata.


Scritto in Notizie il 31.05.2024