La Corte di Cassazione interviene sulla questione della domanda cumulativa di separazione e divorzio congiunto

La Corte di Cassazione interviene sulla questione della domanda cumulativa di separazione e divorzio congiunto

La Corte di Cassazione dichiara ammissibile la domanda cumulativa di separazione e divorzio congiunto

Con l’entrata in vigore della riforma Cartabia , che ha introdotto la facoltà dei coniugi di richiedere cumulativamente e domanda di separazione e di divorzio  ai sensi dall’art 473 bis n. 49 cpc, si è assistito ad una serie di decisioni difformi nei vari fori  d’Italia (Treviso, Firenze, Genova, Milano, Vercelli, Lamezia Terme, Bari, Padova) di cui avevamo dato conto nel nostro precedente articolo con riferimento all’ammissibilità di tale domanda nei procedimenti consensuali disciplinati dall’art. 473 bis n. 51 cpc.

Tale situazione di incertezza è stata oggetto del tempestivo intervento della Suprema corte con la pronuncia resa il 17.10.2023 (n. 28727) che ha posto fine ai dubbi ed alle diverse soluzioni prospettate dai giudici di merito con riferimento all’ammissibilità di tale domanda ristabilendo un criterio univoco di interpretazione dell’art. 473 bis n. 49 cpc.

Con la sentenza n. 28727/2023 , la Prima Sezione della Corte di Cassazione , su rinvio pregiudiziale del Tribunale di Treviso ex art 363 bis cpc per la risoluzione di una questione di diritto che presenti gravi difficoltà interpretative, ha affermato il principio secondo il quale: “In tema di crisi familiare, nell’ambito del procedimento di cui all’art 473 bis 51 cpc è ammissibile il ricorso dei coniugi proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio”.

Tale enunciazione rende possibile l’applicazione univoca e senza disparità di trattamento su tutto il territorio nazionale della normativa vigente per i procedimenti contenziosi e consensuali.







Scritto in Notizie il 18.10.2023