Dopo l’annullamento della circolare del Viminale è nuovamente ammissibile il check-in da remoto per affitti brevi e b&b

Dopo l’annullamento della circolare del Viminale è nuovamente ammissibile il check-in da remoto per affitti brevi e b&b


La Circolare del Ministero dell'Interno del 18 novembre 2024, che imponeva ai gestori delle strutture ricettive di effettuare l'identificazione degli ospiti faccia a faccia  anziché tramite procedure di check-in da remoto, ritenute pericolose per la sicurezza pubblica è stata annullata dal Tar del Lazio.

Il Ministero con tale provvedimento di fatto bocciava l'identificazione degli ospiti tramite trasmissione informatica dei documenti e l'accesso agli alloggi con codici di apertura automatica o tramite key boxes all'ingresso.

Secondo il Viminale con queste procedure non sarebbe stata possibile l’identificazione personale degli ospiti delle strutture non essendo assicurata la corrispondenza del documento inviato telematicamente  al suo portatore.

Veniva quindi dedotta una violazione dell'articolo 109 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza che impone a tutte le strutture ricettive.

La norma prevede che locatori e sublocatori di immobili con contratti inferiori a 30 giorni possono ospitare solo persone con documenti d'identità, e con obbligo di comunicazione delle generalità degli ospiti alle questure per consentire il controllo delle persone sospette o ricercate che potrebbero nascondervisi.

La Circolare riteneva che l'uso automatizzato del check-in  contraddicesse quanto previsto dalla sopra citata norma in quanto non può escludersi che, successivamente all'invio dei documenti in via telematica, la struttura possa essere occupata da uno o più soggetti le cui generalità restano ignote alla Questura.

Pertanto la Circolare ribadiva l'obbligo per i gestori di tutte le strutture ricettive di controllare l'identità degli ospiti, per attestare la corrispondenza tra persone alloggiate e documenti forniti, con successiva comunicazione alla Questura.

Il Tar del Lazio sez. I ter , con sentenza del 27 maggio 2025, n. 10210  ha annullato la Circolare sulla scorta di delle seguenti argomentazioni.

In primo luogo ha ritenuto che  il controllo diretto degli ospiti comporterebbe una burocrazia eccessiva, in contrasto al principio di semplificazione amministrativa stabilito dal decreto-legge n. 201/2011, riguardante la procedura di comunicazione alle Questure prevista dall'articolo 109 del TULPS.

L’obbligo di controllare de visu l'ospite costringerebbe a tenere aperta la reception anche in orari notturni o all'alba.

La sezione 1 ter del T.a.r. del Lazio ha evidenziato che il controllo faccia a faccia non garantisce necessariamente una maggiore sicurezza, in quanto altre persone non identificate potrebbero comunque accedere alla struttura.

Da ultimo è stato ritenuto che la Circolare non giustificasse in modo adeguato le circostanze che hanno determinato l'imposizione di tali procedure burocratiche: infatti non è stato  ritenuto sufficiente far riferimento genericamente a situazioni di crisi internazionali o di eventi circoscritti a un solo territorio (per esempio il Giubileo a Roma).

Per i Giudici, dunque, il Ministero non avrebbe dovuto escludere la possibilità di verifica dell'identità da remoto in quanto ciò non avrebbe costituito una attenuazione del principio che impone  l'accertamento dell'identità, ma  avrebbe dovuto continuare a consentire l’uso di nuove tecnologie per consentirne la verifica a distanza della stessa


Scritto in Notizie il 04.06.2025