Con l’entrata in vigore delle nuove disposizioni procedurali in materia di diritto di famiglia, molto dibattuta è la questione della proponibilità della contemporanea domanda di separazione e divorzio, nei procedimenti consensuali di separazioni e divorzio comportando un abbattimento dei tempi e i costi della giustizia.
A tale domanda , in attesa di un pronunciamento della Corte di Cassazione a cui tale questione, come vedremo , è stata sottoposta, stanno dando risposte diverse i vari fori investiti della questione.
Il legislatore, con l’art. Art. 473-bis.49 c.p.c. introdotto con la c.d. “Riforma Cartabia” , ha riconosciuto la facoltà alle parti di proporre negli atti introduttivi del procedimento di separazione personale anche domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio e le domande a questa connesse.
Tali domande diventano procedibili decorso il termine a tal fine previsto dalla legge di 12 mesi, e dopo il passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la separazione personale.
La sentenza conterrà autonomi capi per le diverse domande e determina la decorrenza dei diversi contributi economici eventualmente previsti.
Tuttavia problemi sorgono nel caso in cui si tratti di procedimenti di separazione che siano il frutto di una iniziativa congiunta dei coniugi.
Se il Tribunale di Milano , con sentenza 5 maggio 2023, n. 3542, ha dato risposta affermativa riconoscendo tale facoltà di cumulo delle domande nei procedimenti consensuali, altre Corti interpellate, tra le quali quella di Ferrara , hanno ritenuto che il cumolo delle domande sia possibile solo nei procedimenti conteziosi.
A favore di tali ultime interpretazioni è l’indisponibilità di alcuni diritti, tra i quali la rinuncia al mantenimento del coniuge debole, che non può essere esercitato in via preventiva.
Infatti secondo costante giurisprudenza ciascun coniuge può legittimamente rinunciare all'assegno di divorzio al momento della domanda di divorzio, invece gli accordi con i quali i coniugi fissano, il regime giuridico-patrimoniale in sede di separazione in vista di un futuro ed eventuale divorzio sono viziati da invalidità per illiceità della causa in violazione del principio fondamentale di indisponibilità dei diritti in materia matrimoniale (cfr. art. 160 c.c.).
In caso di presentazione simultanea delle due domande nei procedimenti congiunti, le parti ,già all'atto del deposito del ricorso, disporrebbero di entrambi gli status e dei connessi diritti, con la conseguente loro rinuncia preventiva.
Il Tribunale di Ferrara con la sentenza 31 maggio 2023, n. 406, ha inoltre argomentato che il cumulo comporterebbe addirittura un allungamento dei tempi di definizione dell'unitario procedimento di separazione e divorzio, stante l’attesa del passaggio in giudicato della sentenza di separazione, del decorso del termine di almeno sei mesi dalla prima udienza di comparizione e della fissazione di una nuova udienza per la verifica della mancata riconciliazione nel periodo suddetto e per la riconferma delle condizioni.
In questo momento di incertezza nel quale si trovano ad essere gli operatori del diritto , il Tribunale di Treviso, con l’ordinanza 31 maggio-1° giugno 2023, ha disposto il rinvio pregiudiziale degli atti alla Corte di Cassazione per la risoluzione di questa non semplice questione.
